CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano la concessione in licenza d’uso del Software, le attività d’installazione e manutenzione dello stesso nonchè la vendita dei Prodotti, a favore della Società Cliente.
Vi invitiamo a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Contratto, le quali, insieme alle Condizioni Particolari di Contratto, contengono la disciplina giuridica del rapporto tra Pricer e la Società Cliente. Le presenti Condizioni Generali di Contratto dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale o da un procuratore della Società Cliente.
A decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto, salvo non sia diversamente pattuito tra le Parti nelle Condizioni Particolari di Contratto, si applicheranno tutti i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Contratto nonché i termini e le condizioni di cui alle Condizioni Particolari di Contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
Ai fini del perfezionamento del Contratto, Pricer dovrà ricevere una scansione delle Condizioni Generali di Contratto e dell’Ordine recante il timbro della Società Cliente e la sottoscrizione di un rappresentante legale o di un procuratore della Società Cliente al seguente indirizzo e-mail all’indirizzo: order-psrl@pricer.com , mettendo in copia il commerciale di riferimento. La trasmisisone a Pricer delle presenti Condizioni Generali di Contratto e dell’Ordine debitamente sottoscritti costituiranno una proposta di contratto della Società Cliente.
Il Contratto s’intenderà valido e perfezionato a tutti gli effetti di legge qualora Pricer trasmetterà alla Società Cliente la Conferma d’Ordine.
DATI AZIENDALI
Pricer Italy S.R.L.
Via Cornaggia 58
20092, Cinisello Balsamo (MI)
P. IVA: 11384260961
LE COORDINATE
BANCARIE SARANNO RIPORTATE SULLE FATTURE
1. PREMESSE
1.1 Pricer è una società S.R.L.attiva nel settore della progettazione, produzione, realizzazione, avviamento, manutenzione e gestione di sistemi informativi di base e di applicativi nell’ambito di processi di digitalizzazione e operativi a servizio della distribuzione organizzata.
1.2 Il rapporto tra Pricer e la Società Cliente è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle Condizioni Particolari di Contratto, pattuite tra le Parti a integrazione e / o deroga delle presenti Condizioni Generali di Contratto al fine di regolare gli obblighi delle Parti inerenti la concessione della licenza d’uso del Software, la vendita dei Prodotti e l’erogazione dei Servizi, le condizioni economiche del Contratto, anche in considerazione delle specificità della Società Cliente.
1.3 Ai fini dell’interpretazione del Contratto, si precisa che in caso di contrasto o contraddittorietà tra il contenuto delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e delle Condizioni Particolari di Contratto, le disposizioni di cui alle Condizioni Particolari di Contratto prevarranno sulle presenti Condizioni Generali di Contratto.
2. DEFINIZIONI
2.1 Nel Contratto, salvo ove non diversamente definiti, i termini e le espressioni qui di seguito elencati che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato in appresso loro attribuito.
|
Condizioni Generali di Contratto |
indicano le presenti condizioni generali di contratto, come eventualmente integrate e / o modificate dalle Condizioni Particolari di Contratto. |
|
|
Condizioni Particolari di Contratto |
indicano i termini e le condizioni integrative e / o modificative delle presenti Condizioni Generali di Contratto, contenute nell’Ordine e confermate nella Conferma d’Ordine. |
|
|
Conferma d’Ordine
|
indica l’accettazione scritta dell’Ordine inviata da Pricer alla Società Cliente. |
|
|
Contratto |
indica le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di Contratto. |
|
|
Ordine |
indica la proposta commerciale contenuta sul modulo fornito da Pricer, recante, altresì, le Condizioni Particolari di Contratto. |
|
|
Parte |
indica, a seconda dei casi, Pricer o la Società Cliente. |
|
|
Parti |
indica congiuntamente Pricer e la Società Cliente. |
|
|
Prodotto |
indica ciascun supporto hardware, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi per la lettura ottica e la trasmisisone, le etichette elettroniche da scaffale (ESL), i sistemi e strumenti di supporto e di trasmissione. |
|
|
Servizio |
indica l’attività d’installazione, consulenza, integrazioni software, assistenza tecnica e di manutenzione, fornita da Pricer (direttamente o mediante partners) alla Società Cliente.
|
|
|
Società Cliente |
Indica il licenziatario del Software, fruitore del Servizio e acquirente, tra le altre cose, dei Prodotti. |
|
|
Software |
Indica le soluzioni immateriali parti della Suite4Pricer |
|
2.1 Nel Contratto, i termini definiti mantengono il proprio significato sia se usati al singolare sia la plurale e viceversa.
2.2 Nel presente Contratto, salvo ogni ulteriore diversa indicazione o salvo ove non diversamente richiesto dal contesto, ogni riferimento a un Articolo o a un Allegato deve intendersi come un riferimento a un Articolo o a un Allegato del Contratto.
2.3 Le rubriche degli Articoli delle presenti Condizioni Generali di Contratto sono incluse solo al fine di facilitarne la consultazione.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 In conformità ai termini e alle condizioni di cui al Contratto e per il periodo di durata del medesimo, Pricer concede alla Società Cliente in licenza d’uso non esclusiva e non trasferibile, il Software, comprendente i moduli e le interfacce indicate nell’Ordine, provvedendo all’installazione, manutenzione e aggiornamento degli stessi, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal Contratto, mediante la propria organizzazione e con assunzione del relativo rischio d’impresa.
3.2 Per il termine di durata del Contratto, Pricer s’impegna a erogare alla Società Cliente i servizi di manutenzione, il cui contenuto è dettagliatamente descritto nell’Ordine. I servizi di manutenzione di cui al presente Articolo 3.2 saranno erogati da Pricer durante il normale orario di lavoro (secondo gli SLA e contratto previsto) a seguito di specifiche richiesta della Società Cliente trasmessa mediante supporto elettronico con portale web dedicato.
3.3 Pricer s’impegna ad apportare al Software ogni modifica che si rendesse necessaria e / od opportuna al fine d’implementare modifiche di legge o di regolamento applicabili, correzioni, sviluppi tecnologici o migliorie operative. Le modifiche al Software di cui al presente Articolo 3.3 verranno consolidate in versioni periodiche del Software medesimo messe a disposizione della Società Cliente.
3.4 Fermo restando il disposto di cui all’Articolo 8 che segue, Pricer metterà a disposizione della Società Cliente i Prodotti indicati nell’Ordine nel quantitativo previsto nell’Ordine medesimo nonché la relativa documentazione e i manuali d’uso dei Prodotti e del Software.
3.5 L’Ordine s’intende accettato da Pricer e il Contratto tra Pricer e la Società Cliente s’intenderà perfezionato nel momento in cui la Società Cliente riceverà la Conferma d’Ordine da Pricer.
4. OBBLIGHI E GARANZIE DI PRICER
4.1 Pricer si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con professionalità e diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamento vigenti e in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto.
4.2 Pricer garantisce:
a) che le funzionalità del Software corrispondono a quanto descritto nella documentazione e manuali d’uso di cui all’Articolo 3.4 che precede;
b) che la garanzia sull’hardware viene fornito per la durata di garanzia convenzionale prevista per legge
c) il corretto funzionamento del Software per il periodo di durata del Contratto, impegnandosi a rimuovere a propria cura e spese eventuali disfunzioni o vizi e a correggere eventuali malfunzionamenti del Software medesimo;
d) l’idoneità del Software e dei Prodotti all’uso convenuto nel Contratto.
4.3 Pricer è titolare di tutti i diritti di privativa intellettuale e industriale afferenti al Software, inclusi tutti i diritti di sfruttamento economico ai sensi della normativa vigente.
4.4 Pricer garantisce che il Software concesso in licenza d’uso con il Contratto non è protetto da diritti di proprietà intellettuale di terzi e che l’uso del Software da parte della Società Cliente in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto non viola diritti di terzi.
4.5 Pricer si obbliga a consegnare i Prodotti in conformità ai termini e alle condizioni previsti nell’Ordine e accettati da Pricer nella Conferma d’Ordine. In particolare, salvo non sia diversamente concordato nelle Condizioni Particolari di Contratto, la consegna dei Prodotti alla Società Cliente s’intende franco magazzino di Pricer. I Prodotti verranno ritirati e spediti tramite servizio pick up del vettore specializzato o allo spedizioniere selezionato dalla Società Cliente a cura e spese della Società Cliente.
In conformità al disposto di cui all’Articolo 1510 del Codice Civile, gli obblighi di consegna di Pricer ai sensi del Contratto si considereranno adempiuti con la consegna dei Prodotti al vettore specializzato o allo spedizioniere.
4.6 Salvo il disposto di cui all’Articolo 8.1 che segue in materia di riserva di proprietà, la consegna al vettore specializzato o allo spedizioniere dei Prodotti ai sensi dell’Articolo 4.5 che precede, determina il passaggio del rischio di perimento dei Prodotti o danneggiamento degli stessi in capo alla Società Cliente. Pertanto, Pricer sarà liberata da qualsivoglia responsabilità nei confronti della Società Cliente per perdita, danneggiamento o altro evento avverso afferente i Prodotti successivamente alla consegna degli stessi al vettore specializzato o allo spedizioniere. Parimenti, Pricer non sarà ritenuta responsabile del ritardo della consegna dei Prodotti alla Società Cliente per fatto del vettore specializzato o dello spedizioniere selezionato dalla Società Cliente, la quale sarà la sola controparte del relativo contratto.
4.7 Qualora la consegna al vettore specializzato o allo spedizioniere selezionato dalla Società Cliente non potesse essere eseguita alla data indicata nell’Ordine per fatto imputabile alla Società Cliente, la Società Cliente sarà comunque tenuta al pagamento delle eventuali spese sostenute da Pricer in ragione della ritardata consegna.
5. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ CLIENTE
5.1 La Società Cliente si obbliga per sé e per i propri dipendenti e collaboratori a:
a)
utilizzare il Software e i Prodotti in conformità al
Contratto e alle istruzioni tecniche di utilizzo contenute nella documentazione
e nei manuali d’uso consegnati da Pricer;
b) non effettuare alcuna copia del Software;
c) non decompilare, disassemblare, decriptare, estrarre o altrimenti effettuare il “reverse engineering” o tentare di ricostruire o scoprire qualsiasi codice sorgente del Software con qualsivoglia mezzo;
d) rimuovere o celare qualsiasi identificativo del Software, diritto d’autore, altro diritto di proprietà intellettuale o altre indicazioni riconducubili alla propeità di Pricer sul Software, contenuti nel Software e / o nella documentazione e nei manuali d’uso consegnati da Pricer;
e) non modificare il Software, integrarlo con qualsiasi altro software o creare un’opera derivata utilizzando il Software;
f) non cedere a qualsivoglia titolo a terzi la licenza d’uso del Software, concessa alla Società Cliente ai sensi dell’Articolo 3.1 che precede;
g) corrispondere a Pricer il corrispettivo dovuto ai sensi dell’Articolo 7 che segue.
6. DURATA
6.1 Salvo diverse pattuizioni raggiunte tra le Parti, previste nelle Condizioni Particolari di Contratto contenute nell’Ordine, il Contratto ha validità ed efficacia per il termine di un anno dalla data della sua conclusione. Al termine della prima annualità, il Contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un anno ciascuno.
6.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza della prima annualità di Contratto nonché di ciascuna annualità successiva, al fine di evitare l’applicazione del tacito rinnovo ai sensi dell’Articolo 6.1 che precede.
6.3 Resta inteso che a ciascun rinnovo del Contratto, si applicheranno i medesimi termini e condizioni previsti nelle Condizioni Generali di Contratto e nelle Condizioni Particolari di Contratto contenute nell’Ordine, salvo patto contrario.
7. CORRISPETTIVO
7.1 Il corrispettivo per la concessione della licenza d’uso del Software e la vendita dei Prodotti figura sul listino e / o catalogo di Pricer in vigore al momento dell’invio dell’Ordine. Tali corrispettivi devono considerarsi meramente indicativi. Il corrispettivo complessivo dovuto a Pricer sarà indicato nella Conferma d’Ordine e dovrà intendersi al netto di oneri, imposte, inclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e tasse di qualsivoglia natura, eventualmente applicabili, che saranno a carico della Società Cliente.
7.2 Il corrispettivo relativo alla concessione della licenza d’uso del Software non deve intendersi comprensivo del servizio d’installazione, collaudo, manutenzione e aggiornamento del Software medesimo, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto.
7.3 Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire secondo i termini e le modalità indicate nella fattura che la Società Cliente riceverà da Pricer. In particolre, qualora la fattura preveda il pagamento di somme a titolo di acconto prezzo, sarà cura della Società Cliente provvedere al versamento delle stesse entro e non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, salvo diverso termine previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto.
7.4 In caso di ritardo nel pagamento alla data di scadenza indicata in fattura, decorreranno automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori nella misura prevista dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali. È altresì dovuta, per ciascuna fattura scaduta, una somma forfettaria a titolo di rimborso spese di recupero pari a €40 (quaranta/00), ai sensi dell’art. 6, comma 1, del medesimo decreto, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7.5 Fermo restando il disposto di cui all’Articolo 7.4 che precede, qualora la Società Cliente non dovesse provvedere al tempestivo pagamento dei corrispettivi ai sensi del presente Articolo 7, Pricer si riserva la facoltà di sospendere alla Società Cliente la licenza d’uso del Software sino all’integrale pagamento del corrispettivo dovuto.
8. RISERVA DI PROPRIETÀ
8.1 Fermo restando il disposto di cui all’Articolo 4.6 che precede in materia di trasferimento del rischio sui Prodotti, qualora nelle Condizioni Particolari di Contratto sia convenuto che il corrispettivo per il Software e per i Prodotti di cui all’Articolo 7 che precede sia corrisposto ratealmente, resta inteso che la proprietà dei Prodotti rimanga di Pricer sino all’integrale corresponsione del corrispettivo. Pertanto, nel caso previsto al presente Articolo 8.1 delle Condizioni Generali di Contratto, la rimessione dei Prodotti al vettore specializzato o allo spedizioniere ai sensi dell’Articolo 4.5 che precede non comporta il trasferimento del diritto di proprità sui Prodotti alla Società Cliente.
8.2 Fermo restando l’obbligo di integrale corresponsione del prezzo, la Società Cliente s’impegna a tenere Pricer mallevata e indenne da qualunque perdita, responsabilità, danno, costo o altra conseguenza pregiudizievole, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, in ragione di eventuali azioni esecutive che possano avere per oggetto i Prodotti esperite da terzi nell’ambito di processi esecutivi contro la Società Cliente, che possa derivare a Pricer fintantoché i Prodotti restano di proprietà della stessa Pricer ai sensi del’Articolo 8.1 che precede.
9. PROPRIETÀ DEL SOFTWARE
9.1 La Società Cliente riconosce e accetta che il Software è proprietà riservata di Pricer e contiene segreti commerciali di Pricer. Il Software è tutelato dai diritti d’autore ai sensi della normativa vigente. Con il perfezionamento del Contratto, la Società Cliente s’impegna, anche per il fatto del terzo, ad adottare tutte le misure appropriate al fine di tutelare il Software da qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzati.
9.2 Il Software e i Prodotti devono essere utilizzati dalla Società Cliente congiuntamente e conformemente alla documentazione e ai manuali d’uso messi a disposizione da Pricer e condizioni generali disponibili al sito www.pricer.com/plaza/legal/general-t-and-c
10. DIFETTI DI CONSEGNA
10.1 Eventuali errori o carenze dei Prodotti riscontrate dalla Società Cliente all’atto della ricezione degli stessi da parte del vettore o spedizioniere a cui Pricer ha effettuato la consegna, devono essere segnalati dalla stessa Società Cliente a Pricer entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
Pricer, a propria cura e spese, provvederà a effettuare la sostituzione dei Prodotti erroneamente inviati alla Società Cliente e / o a inviare quelli mancanti.
Eventuali difetti nella consegna dei Prodotti non liberano la Società Cliente dall’obbligo di corresponsione del Corrispettivo ai sensi dell’Articolo 7 che precede né costituiranno un danno risarcibile per la Società Cliente.
11. INSTALLAZIONE E COLLAUDO
11.1 Al fine di consentire a Pricer di adempiere ai propri obblighi relativi all’erogazione dei Servizi e procedere all’installazione del Software, la Società Cliente è tenuta a far visionare i propri locali al personale di Pricer a una data e a un orario concordato tra le Parti nonché ad allestire tali locali in conformità alle istruzioni impartite da Pricer. L’installazione, al pari di qualsivoglia altro Servizio di cui al Contratto, sarà erogato dal personale di Pricer o da soggetti da quest’ultima incaricati e dal relativo personale.
11.2 L’installazione e il collaudo del Software avverrà alla data concordata tra le Parti. Qualora tale installazione non possa avvenire per fatto della Società Cliente, quest’ultima sarà tenuta a risarcire Pricer ogni spesa o onere che Pricer dovrà sostenere per eseguire l’installazione alla nuova data concordata.
L’installazione s’intenderà accettata dalla Società Cliente qualora un soggetto della Società Cliente all’uopo incaricato abbia sottoscritto l’apposito verbale di collaudo.
11.3 Pricer, sulla scorta delle informazioni sui rischi presenti nei locali della Società Cliente in cui avrà luogo l’installazione del Software e gli altri Servizi, riscontrati a seguito dell’ispezione prevista all’Articolo 11.1 che precede, si obbliga a porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure necessarie per la realizzazione del coordinamento e della cooperazione richieste ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, successivamente modificato e integrato. Pricer, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da Articolo 26 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto del Contratto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e / o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare. Restano immutati gli obblighi a carico di Pricer in merito alla sicurezza sul lavoro del proprio personale e /o dei propri collaboratori. Nell’ambito dello svolgimento delle attività, il personale e /o i collaboratori di Pricer dovranno essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
12. VIZI DEI PRODOTTI
12.1 Pricer garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e / o difetti per un periodo di 1 (un) anno dalla data di ricezione dei medesimi da parte della Società Cliente. A tali fini farà fede la data indicata sul documento di trasporto, copia del quale dovrà essere trasmessa dalla Società Cliente a Pricer.
12.2 Eventuali vizi e / o difetti dei Prodotti dovranno essere denunciati per iscritto dalla Società Cliente entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione, in caso di vizi e/o difetti apparenti, o dalla scoperta, in caso di vizi e / o difetti occulti.
12.3 La Società Cliente dovrà immediatamente provvedere all’invio dei Prodotti viziati e / o difettosi a Pricer presso la sede o il luogo da quest’ultima indicata, al fine di consentire alla stessa l’espletamento dei necessari controlli.
12.4 I Prodotti riconosciuti da Pricer come viziati e / o difettosi saranno, a discrezione di quest’ultima, riparati o sostituiti.
12.5 I costi per il trasporto dei Prodotti presso la sede di Pricer o altro luogo da quest’ultima indicato e quelli relativi al trasporto dei Prodotti sostituiti o riparati presso la sede della Società Cliente saranno a carico della Società Cliente.
13. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
13.1 La garanzia di cui all’Articolo 12 che precede non opera nei seguenti casi:
a) difetto e / o vizio a materiali informatici e / o apparecchiature ottiche se non sono collegati a una presa protetta da inverter;
b) i componenti dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo, pile, binari, interfacce, antenne;
c) i danni causati ai Prodotti imputabili a fatto del vettore o spedizioniere selezionato dalla Società Cliente o all’uso improprio della Società Cliente.
d) Assenza rinnovo del contratto di manutenzione
14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
14.1 Fermo restando il disposto di cui all’Articolo 1229 del Codice Civile, Pricer non sarà rsponsabile nei confronti della Società Cliente per qualsivoglia danno, pretesa, perdita e / o spesa da quest’ultima sostenuto e / o patito in ragione di difetti, vizi, malfunzionamenti, errori del Software e / o dei Prodotti e /o dell’errata erogazione dei Servizi.
In nessun caso, Pricer sarà responsabile per qualsivoglia danno indiretto, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia perdita di introiti, ricavi, avviamento o altra perdita di natura finanziaria, legata a difetti, vizi, malfunzionamenti, errori del Software e / o dei Prodotti e /o dell’errata erogazione dei Servizi.
14.2 Le limitazioni di responsabilità previste all’Articolo 14.1 che precede saranno applicabili a prescindere dal tipo di azione intrapresa, sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, responsabilità oggettiva e a prescindere dal fatto che Pricer sia stata informata circa la possibilità dei danni successivamente effettivamente patiti dalla Società Cliente.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1 Pricer avrà il diritto di risolvere il Contratto, dandone comunicazione alla Società Cliente nei seguenti casi:
a) la Società Cliente commetta una delle violazioni di cui all’Articolo 5.1 lett. da a) a f);
b) la Società Cliente non provveda alla corresponsione del corrispettivo dovuto ai sensi dell’Articolo 7, fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 7.4 che precede; e
c) la Società Cliente diventi insolvente.
15.2 La risoluzione del Contratto non liberrerà la Società Cliente dai propri obblighi di pagamento immediato di qualsiasi somma maturata da Pricer precedentemente alla risoluzione.
15.3 Con la risoluzione del Contratto, la Società Cliente provvederà a propria cura e spese alla restituzione dei Prodotti per i quali dovessero sussistere rate di pagamento insolute e cesserà immediatamente ogni utilizzo del Software, procedendo, altresì, a una sua disinstallazione e informando Pricer dell’adempimento dell’obbligazione di cui al presente Articolo 15.3.
15.4 In caso di esercizio di diritto di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto di Pricer di agire per il risarcimento del maggior danno.
16. FORZA MAGGIORE
16.1 Il termine “forza maggiore” indica un evento che:
a) ostacoli, ritardi o impedisca a una Parte l’esecuzione di qualsiasi obbligo, e
b) sia oltre il controllo di tale Parte, e non sia imputabile alla Parte a titolo di dolo o colpa, e
c) la Parte non sia in grado d’impedirlo e / o limitarlo mediante l’esercizio dell’ordinaria diligenza.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi eventi di forza maggiore, i seguenti avvenimenti: incendi, epidemie, quarantene, crisi energetiche, scioperi, manifestazioni sindacali, incidenti o cause di altra natura al di fuori del ragionevole controllo della Parte colpita dall’evento in questione.
16.2 La Parte che sarà interessata da un evento di forza maggiore non sarà responsabile nei confronti dell’altra a condizione che, entro il termine di cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, tale Parte abbia notificato per iscritto all’altra l’avvenimento dell’evento di forza maggiore, fornendo una stima ragionevole delle tempistiche in cui le sarà possibile adempiere le proprie obbligazioni.
16.3 Qualora una Parte subisca un evento di forza maggiore, l’esecuzione delle relative obbligazioni sarà sospesa. Qualora l’evento di forza maggiore si dovesse protrarre per più di un (1) mese, le Parti potranno negoziare in buona fede la modifica dei termini del Contratto ovvero la risoluzione dello stesso.
16.4 Resta inteso tra le Parti che nessun evento di forza maggiore, a eccezione del caso in cui l’evento in questione non consista o comporti un’interruzione dei servizi essenziali degli istituti di credito della Società Cliente con conseguente cessazione della continuità operativa degli stessi, libererà in alcun caso la Società Cliente dal proprio obbligo di corrispondere il corrispettivo a Pricer nei termini e nelle modalità previste ai sensi dell’Articolo 7 che precede.
17. RISERVATEZZA
17.1 Le Parti s’impegnano reciprocamente a:
a) mantenere strettamente riservate le informazioni che si sono scambiate reciprocamente nel corso della negoziazione, conclusione ed esecuzione del Contratto e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, a eccezione del personale e dei collaboratori di ciascuna a cui tali informazioni devono essere comunicate ai fini dell’esecuzione del Contratto;
b) informare il proprio personale e i propri collaboratori della natura riservata delle informazioni e e, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che il personale e i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza di cui al presente Articolo 17; e
c) non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee al Contratto.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
18.1 La Società Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (il GDPR) prima del perfezionamento del Contratto. La Società Cliente dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
18.2 Con il perfezionamento del Contratto, la Società Cliente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e s’impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell’informativa sopra richiamata.
18.3 Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali reciprocamente trasmessi secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità al GDPR e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, le Parti s’impegnano a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni del Contratto.
18.4 Qualora la Società Cliente sia tenuta a eseguire attività di trattamento di dati personali forniti da Pricer, la stessa Società Cliente potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR. In tal caso, la Società Cliente s’impegna ad accettare la designazione a responsabile del trattamento da parte di Pricer, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare del trattamento e che potranno essere trattati dalla Società Cliente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
18.5 Nel caso in cui la Società Cliente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Pricer quale titolare del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto ai rischi connessi al trattamento, la Società Cliente risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati.
18.6 La Società Cliente s’impegna a far osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al presente Articolo 18 al proprio personale e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
19. MODIFICHE AL CONTRATTO
19.1 Ogni modifica ai termini e alle condizioni del Contratto non sarà valida, salvo non venga formalizzata per iscritto e accettata dalle Parti.
20. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 Il Contratto è disciplinato dal diritto italiano.
20.2 Qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla formazione, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Michael Cacciatore
Direttore Vendite Pricer
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, la Società Cliente dichiara di approvare specificamente i seguenti Articoli delle presenti Condizioni Generali del Contratto:5, 6, 7, 8, 10, 11.2, 12.5, 13, 14, 15, 20.2.